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Sviluppi normativi sul riconoscimento di decreti di fallimento e di concordati stranieri in Svizzera



La legge federale del 18 dicembre 1987 sul Diritto Internazionale Privato (LDIP) disciplina, in Svizzera, svariati settori del diritto internazionale privato, tra i quali quello relativo alle procedure concorsuali. In particolare, l’undicesimo capitolo della LDIP, intitolato “Fallimento e Concordato”, costituisce la cornice normativa in materia di riconoscimento di decreti di fallimento e concordati transfrontalieri per quei settori commerciali diversi dai mercati finanziari, i quali rimangono assoggettati a normative specifiche (1).

Più precisamente, l’art. 166 LDIP elenca i requisiti necessari per il riconoscimento di un decreto fallimentare straniero e costituisce in tal senso una lex specialis rispetto agli artt. 24 e 25 della stessa norma, dedicati, più genericamente, al riconoscimento di una qualsiasi decisione estera (2). Le successive norme del capitolo undicesimo disciplinano la procedura prevista per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di tale decreto nello Stato svizzero (3).

Questa normativa è stata, tuttavia, recentemente oggetto di una apposita revisione che aspira a modernizzare e semplificare la procedura di exequatur in risposta alle critiche pressoché unanimi (4) nei confronti del sistema previgente troppo lontano dagli standard internazionali; tramite le modifiche realizzate, infatti, il legislatore ha inteso avvicinare la disciplina elvetica ai principi dell’UNCITRAL Model Law (5). Si tratta di un cambiamento accolto positivamente dagli specialisti del settore, in virtù del costante interesse all’ottenimento di una normativa elvetica il più possibile vicina a quella europea, in quanto l’ampia maggioranza delle domande di riconoscimento presentate nel corso degli ultimi anni davanti alle corti svizzere riguardava provvedimenti pronunciati in Stati membri dell’Unione.

La riforma, la cui proposta era stata sottoposta a consultazione già nell’inverno 2016 e presentata dal Consiglio Federale al Parlamento nel maggio del 2017 (6), è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2019 (7). La finalità della presente analisi è, quindi, quella di esaminarne le principali modifiche normative che sono state introdotte, rispetto alla disciplina antecedente, con un’analisi comparativa rispetto anche all’ordinamento italiano.


L'articolo integrale di Luchetti L. - Palermo G. è pubblicato sulla rivista Diritto del commercio internazionale, fasc. 02,7 NOVEMBRE 2019



(1) Sono, quindi, esclusi dall’applicazione di tale normativa il settore bancario e assicurativo, gli investimenti collettivi di capitale e le infrastrutture del mercato finanziario. (2) P. Lalive/P. M. Patocchi, L’arbitrato ed il fallimento internazionali, in Il nuovo diritto internazionale privato svizzero (a cura di G. Broggini), Giuffrè, Milano, 1990, p. 353. (3) Con la precisazione, offerta dall’art. 175 LDIP, che le norme rivolte al fallimento si applicano per analogia anche al caso di concordato fallimentare e procedimenti analoghi. (4) Messaggio del Consiglio Federale del 24 maggio 2017 (FF 2017 3863), pp. 4-5. (5) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, adottata il 30 maggio 1997 con la UNGA RES 52/158. (6) FF 2017 3863, supra nota 4. (7) Assemblea Federale, Modifica del 16 marzo 2018 alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RO 2018



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