top of page
Cerca

L’operazione di scissione tra tutela dei creditori e certezza dei traffici giuridici


Sommario: 1. Sulla natura dell’atto di scissione. – 2. La tipicità delle tutele riconosciute ai creditori della società scissa. – 3. La non ammissibilità dell’azione di inefficacia ex art. 64 L.F. rispetto alla scissione. – 4. La non ammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. rispetto alla scissione.

1. Sulla natura dell’atto di scissione.

La scissione è una operazione straordinaria tipica, disciplinata dal codice civile, attraverso cui “una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società e le relative azioni o quote ai suoi soci” (art. 2506 c.c.).

I motivi che possono portare alla realizzazione di una tale operazione possono essere molteplici, ma l’effetto finale che ne deriva è sempre quello di organizzazione, o meglio, di ri-organizzazione societaria[1].

Attraverso la scissione, infatti, può realizzarsi sia la crescita dimensionale delle società beneficiarie già costituite, sia la disarticolazione o comunque il decentramento organizzativo dei vari rami di azienda di cui la società scissa si compone(va), al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione e autonomia gestionale delle (diverse) attività svolte dalla scissa, assicurandone comunque lo sviluppo imprenditoriale, anche attraverso le possibili sinergie tra le medesime società partecipanti all’operazione.

È possibile, quindi, affermare che l’operazione di assegnazione di elementi patrimoniali dalla società scissa alle beneficiarie – senza limiti qualitativi o quantitativi – è sorretta dalla causa tipica della scissione e non da una fattispecie propria di alienazione[2]. Con la scissione, infatti, non avviene una trasferimento in senso proprio di beni e/o diritti da una società ad un’altra, ma esclusivamente un’assegnazione di specifici assets patrimoniali della società scissa in favore delle beneficiarie con la garanzia della continuità del ramo d’impresa assegnato.

Ciò è del resto conforme ad una interpretazione letterale delle norme che disciplinano l’operazione di scissione che prevedono effetti esclusivamente sul piano meramente organizzativo attraverso la modifica dell’assetto statutario e contrattuale, seppur sui generis, delle società coinvolte.

In particolare, deve considerarsi che con la riforma del diritto societario del 2003, nell’ambito delle disposizioni in materia di scissione, il termine “trasferimento” è stato appositamente sostituito con l’espressione “assegnazione” e ciò proprio per rendere l’istituto coerente con le previsioni di cui ai lavori preparatori della riforma del diritto societario da cui risulta inequivocabile l’intenzione di escludere la scissione dall’applicabilità delle norme in tema di trasferimenti patrimoniali[3]. L’art. 2506 c.c. consente, infatti, alla società scissa di attuare il proprio scioglimento anche senza deliberare la propria liquidazione ovvero continuando la propria attività[4], mentre gli articoli 2502 c.c. e 2502 bis c.c. (richiamati entrambi dall’art.. 2506 ter, ultimo comma, c.c.) prevedono rispettivamente che:

a) l’approvazione del progetto di scissione, nelle società di capitali, avvenga “secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto” (art. 2502, primo comma, c.c.);

b) il deposito e l’iscrizione della decisione di scissione nel registro delle imprese avvenga secondo quanto previsto dall’art. 2436 c.c. relativo alla disciplina delle formalità pubblicitarie inerenti alle modifiche statutarie.

Viene da sé, quindi, che né da un punto di vista strutturale, né da un punto di vista degli effetti[5], la scissione può configurarsi come un negozio traslativo. Come confermato recentemente da alcune pronunce di merito che si sono interessate della questione, infatti, “la scissione non rappresenta un negozio traslativo, ma configura un’operazione societaria a formazione progressiva volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente. Si tratta, quindi, di un evento modificativo degli statuti delle società partecipanti alla scissione, che determina la riorganizzazione delle strutture societarie senza operare l’estinzione dell’ente, o un effettivo trasferimento di cespiti patrimoniali, che vengono solo allocati in maniera differente all’interno delle diverse strutture sociali”. Difatti, “ogni spostamento patrimoniale dipendente dall’operazione trova corrispondenza nella sola sfera giuridica dei soci della società scissa, mentre quest’ultima nulla ottiene a fronte della riallocazione degli assets aziendali[6]. In particolare, la finalità di ristrutturazione societaria è ancora più marcata nell’ipotesi di scissione parziale, la quale “determina[…] una riorganizzazione strutturale della primigenia società che non determina né l’estinzione dell’ente, né il fenomeno successorio del trasferimento di cespiti patrimoniali in favore della società beneficiaria la quale, di conto, è destinataria di una mera riallocazione degli stessi a fronte della attribuzione delle proprie partecipazioni sociali in favore dei soci della società scissa al fine di rispettare gli equilibri partecipativi originari[7].

Pertanto, per riprendere le parole di Ferro-Luzzi sull’argomento “l’essenza della [] scissione si colloca a livello di struttura organizzativa, a livello quindi di organizzazione in senso oggettivo dell’attività: fusioni e scissioni sono infatti aggregazioni e separazioni, somme e divisioni, di questa struttura, mentre non sono fenomeni la cui essenza si possa cogliere in termini di trasferimento di beni a qualunque titolo tra soggetti[8].

Nell’ambito di un’operazione di scissione, quindi, il trasferimento patrimoniale avviene a livello di compagine sociale attraverso l’assegnazione di nuove quote o azioni ai soci della scissa e non nell’ambito della società scissa che, per questo, non può ritenersi depauperata da una siffatta operazione[9] anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 2506 c.c.[10]. In tale prospettiva, le conseguenze patrimoniali che la scissione produce in capo ai soci restano irrilevanti in quanto tendenzialmente un arricchimento dei soci non determina un beneficio in capo ai creditori della scissa.

2. La tipicità delle tutele riconosciute ai creditori della società scissa.

La fondatezza e la non pretestuosità del ritenere la scissione una vicenda meramente modificativa trova, inoltre, conferma nell’ampio regime delle tutele che il legislatore ha inteso riconoscere proprio ai creditori delle società coinvolte in una tale riorganizzazione, tenuto altresì conto dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dei traffici economici, particolarmente sentita in ambito societario.

Infatti, proprio al fine di assicurare la più ampia tutela dei creditori delle società coinvolte nell’ambito della scissione, il legislatore ha previsto quali strumenti di tutela:

a) la possibilità di opporsi all’operazione di scissione entro 60 giorni dall’iscrizione della delibera societaria dell’atto di scissione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2503 c.c.[11];

b) la responsabilità solidale di ciascuna delle società interessate in relazione ai debiti della società scissa entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, sia per i debiti assegnati espressamente nel progetto di scissione ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, c.c. sia per le passività la cui destinazione non sia desumibile dal progetto, ai sensi dell’art. 2506-bis, terzo comma, c.c;

c) il diritto tanto dei soci, quanto dei terzi danneggiati dall’operazione, al risarcimento del danno eventualmente patito, azionabile anche successivamente all’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese (ai sensi dell’art. 2504 quater c.c. richiamato dall’art. 2506 ter c.c., ultimo comma).

Al riguardo,

a) con il primo rimedio, il legislatore ha riconosciuto ai creditori il diritto di esaminare preventivamente l’operazione di scissione e valutarne gli effetti e, in caso di ipotizzato pregiudizio, ha dato loro la possibilità di opporvisi così da bloccare l’intero procedimento. In sostanza, attraverso l’opposizione, i creditori hanno la possibilità di evitare che dalla scissione derivi per loro un pregiudizio per la propria posizione giuridica[12];

b) con il secondo rimedio, è stata assicurata ai creditori la garanzia sul patrimonio su cui avevano fatto originariamente affidamento. Con tale previsione, infatti, il patrimonio aggredibile da parte dei creditori resta di fatto il medesimo, così da conservare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., rimanendo la responsabilità per di debiti della scissa negli stessi termini precedenti la scissione;

c) con la possibilità di ottenere, inoltre, il risarcimento dell’eventuale danno patito, tanto i soci, quanto i creditori sono in grado di vedere ristorati gli eventuali effetti pregiudizievoli diretti causati loro dalla scissione.

Le tutele assicurate date dal compendio normativo sopra descritto ai creditori sociali in caso di scissone hanno evidentemente carattere “assorbente”[13] rispetto alle altre azioni civili generali (quali, per esempio, l’azione revocatoria)[14] e, per questo, tali rimedi devono ritenersi specifici, tipici ed autosufficienti.

Sul punto, anche il Tribunale di Roma ha confermato che “il sistema di tutela dei creditori nell’ambito della scissione societaria, come per le altre operazioni societarie, è tipico: il legislatore, nella consapevolezza delle particolari caratteristiche dell’istituto, ha apprestato peculiari strumenti di tutela dei terzi, bilanciandoli con le esigenze di certezza dei traffici giuridici[15].

Quanto appena affermato è del resto coerente con il principio dell’impossibilità di dichiarare l’invalidità (e conseguentemente anche l’inefficacia) dell’operazione di scissione a seguito dell’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, attesa la sua intangibilità ai sensi dell’art. 2504 quater c.c. dettato in materia di fusione e richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c. La ratio dell’art. 2504 quater c.c. è, infatti, quella di assicurare la stabilità di un’operazione societaria così complessa una volta che sia completata la relativa procedura. Conseguentemente tale norma non può che essere interpretata nel senso di ritenere preclusa sia la dichiarazione di invalidità sia quella di inefficacia dell’atto di scissione. Sarebbe, del resto, paradossale che il sistema vieti la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di scissione, ma ammettesse la possibilità di andare ad incidere sulla sua efficacia con tutti i pregiudizi che ne deriverebbero anche in termini di stabilità giuridica degli effetti dell’operazione e di operatività delle società coinvolte.

Diversamente, per altro, si disattenderebbero anche i criteri direttivi che hanno segnato la riforma della scissione avvenuta con il D.Lgs. 6/2003, che chiedevano una “semplificazione e precisazione del procedimento” (art. 7 legge delega n. 366 3 ottobre 2001) e si andrebbe ad attribuire ai creditori anteriori una sorta di diritto di ripensamento, laddove abbiano inizialmente valutato positivamente la scissione, decidendo di non opporsi entro i termini di cui all’art. 2503 c.c., per poi consentire loro ex post di valutare nuovamente l’operazione e considerarla a quel punto pregiudizievole. In questo modo, in realtà, ciò che si determinerebbe sarebbe un pregiudizio ai nuovi creditori delle beneficiarie che hanno fatto affidamento su di un determinato patrimonio, andando, inoltre, ad incidere sulla regolarità operativa delle stesse, con grave pregiudizio rispetto alla loro stessa continuità aziendale[16].

Infatti, “pur essendo vero che la categoria giuridica dell’inefficacia non rientra in senso stretto in quella di invalidità, deve nondimeno rilevarsi che la preclusione alla dichiarazione di invalidità prevista dall’art. 2504 ter c.c., una volta eseguita la formalità dell’iscrizione nel registro delle imprese, essendo posta a tutela dell’affidamento dei terzi e della certezza dei traffici, debba essere intesa come totale e generale, comprensiva anche delle ipotesi di inesistenza e inefficacia, restando salvo il solo rimedio del risarcimento dei danni previsto dall’ultima parte della norma[17].

Per quanto rilevato anche dal Tribunale di Bologna, riprendendo quanto già statuito in passato dal Tribunale di Milano, “proprio la creazione di un nuovo soggetto che diviene centro di imputazione di una pluralità di rapporti, giustifica il sistema definito dal legislatore in aderenza alla normativa comunitaria (direttiva n. 855 del 1978 e 35 del 2011 sulla fusione e 83/891 sulla scissione) allo scopo di assicurare certezza ai rapporti ed ai traffici economici derivanti dalle operazioni di fusione e di scissione, ed evitare “il dirompente impatto che avrebbe la pronunzia, anche a notevole distanza temporale, della nullità della scissione, cui conseguirebbe l’obbligo di ripristinare l’unione di patrimoni separati e di ricostruire le compagini societarie secondo la fisionomia precedente al compimento dell'atto” (così Tribunale Milano, 8 settembre 2003, in Giur.Comm. 2004)[18].

Ogni contestazione in ordine alla ristrutturazione patrimoniale della società deve essere, per questo, presentata nei termini decadenziali di legge di cui all’art. 2503 c.c., prima che risultino posti in essere tutti gli adempimenti di legge necessari perché l’operazione acquisti piena e definitiva efficacia, ferma restando, comunque, come detto, la possibilità di essere risarciti in caso di danno effettivamente subito.

A smentire siffatta impostazione non può neanche incidere il fatto che i rimedi endosocietari sopra descritti lascerebbero privi di tutela i creditori posteriori[19], considerato che gli stessi non possono avere fatto affidamento su un patrimonio già non più rientrante nella sfera giuridica della società scissa. È evidente che la tutela rispetto ad eventuali pregiudizi derivanti dall’operazione di scissione può spettare ad ogni creditore anteriore alla scissione, ma non a quelli successivi. I crediti sorti anteriormente alla scissione non assurgono, infatti, a crediti della massa e restano in capo al singolo creditore, a cui nulla vieta di agire singolarmente nei confronti di tutte le società coinvolte nell’operazione[20].

3. La non ammissibilità dell’azione di inefficacia ex art. 64 L.F. rispetto alla scissione.

Con l’art. 64 L.F. il legislatore ha inteso sancire l’inefficacia ex lege degli atti a titolo gratuito, nonché dei pagamenti dei debiti non scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, ove posti in essere nei due anni precedenti.

Sul punto, però, è bene precisare che ai sensi dell’art. 64 L.F., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.

Ebbene tenuto conto dei suoi elementi caratterizzanti è evidente che la scissione non possa essere ricondotta al novero degli “atti a titolo gratuito” secondo l’accezione di cui all’art. 64 L.F., in quanto non si tratta di un atto dispositivo.

La scissione non incide, infatti, come detto, sul patrimonio della scissa (ossia l’entità quantitativa e qualitativa di cespiti e rapporti giuridici che costituiscono tale universitas), perché non è idonea a modificarne la consistenza, ma solo la distribuzione patrimoniale dell’ente che conserva la propria identità giuridica, anche se evidentemente in una nuova veste e forma.

In sostanza, con tale operazione non si assiste ad alcuna vicenda traslativa, in quanto manca in radice la disposizione, indipendentemente dal fatto che l’assegnazione abbia ad oggetto solo elementi attivi o comprenda anche passività[21].

Proprio in ragione di quanto appena affermato la scissione non può essere oggetto dell’azione ex art. 64 L.F. per carenza dei requisiti necessari perché l’atto possa ritenersi suscettivo dell’inefficacia relativa.

4. La non ammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. rispetto alla scissione.

Rispetto alla ammissibilità di una azione revocatoria della scissione, deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ancora ad oggi non si è espressa sull’argomento.

Tuttavia, una attenta e corretta disamina dell’istituto, e tenendo conto di quanto disposto anche a livello europeo in materia, portano certamente a far ritenere non ammissibile un siffatto rimedio. Secondo la giurisprudenza che ha escluso siffatta azione dal novero dei rimedi a tutela dei creditori della società scissa[22], vi è la constatazione che l’azione pauliana è certamente incompatibile con il sistema delle garanzie e con la stessa disciplina positiva dettata in materia di scissione.

Ciò in quanto, come visto, con l’art. 2504 quater c.c. il legislatore ha inteso evidentemente conferire stabilità alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, tenuto conto, per quanto sopra rilevato, che i creditori anteriori sono ampiamente tutelati sia dal fatto che possono opporsi all’operazione (art. 2503 c.c.), sia attraverso la previsione della responsabilità solidale delle società scisse nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.) e comunque dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506 ter c.c. che richiama l’art. 2504 quater c.c.).

Infatti, non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità solidale non assicurerebbe una identica garanzia ai creditori, in quanto vi sarebbe la necessità di agire contro soggetti diversi dall’originario creditore. Tale aspetto non può assurgere a pregiudizio di per sé, dato che ciò che rileva è la consistenza patrimoniale del debitore che in questo caso non muterebbe dato che la beneficiaria risponderebbe con il patrimonio netto assegnato con la scissione e che quindi il medesimo sarebbe aggredibile senza limiti di sorta. A ciò si aggiunga che l’art. 2506 bis, terzo comma, c.c. neutralizza proprio eventuali difficoltà di recupero del credito derivanti dal frazionamento patrimoniale, disponendo che nel caso in cui dal progetto di scissione non risulti con chiarezza la destinazione di elementi del passivo, rispondono in solido dei relativi obblighi tutte le società risultanti dall’operazione[23].

In altre parole, l’effetto che si otterrebbe con il positivo esperimento dell’azione revocatoria di consentire azioni esecutive o conservative sui beni oggetto della scissione, laddove si ammettesse per astratto la sua ammissibilità, è di fatto quello previsto dal legislatore, dato che il creditore ha già oggi la possibilità di agire sul patrimonio netto assegnato alle beneficiarie con la scissione, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.

Tale impostazione ha anche il pregio, non secondario, di assicurare la certezza del diritto e con sé quella dei rapporti economici derivanti dalle operazioni di scissione, che sarebbe altrimenti compromessa. Diversamente, infatti, attraverso la possibilità di ammettere il ricorso all’azione revocatoria dell’atto di scissione, si consentirebbe di dilatare inopinatamente il periodo temporale di opposizione alla scissione, con grave e irreparabile pregiudizio dei traffici giuridici, della stabilità della nuova organizzazione sociale, oltre che la tutela dell’affidamento dei terzi.

L’esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti della scissione societaria comporterebbe, del resto, conseguenze addirittura più gravi di quelle della nullità della scissione e senza una reale necessità, data, come detto, la solidarietà passiva delle beneficiarie nei limiti dell’effettivo patrimonio netto, con effetti gravemente negativi sulle medesime società beneficiarie dato che l’utile esercizio dell’azione, di fatto, ne segnerebbe la fine.

Per tali ragioni risulta evidente come la domanda revocatoria dell’atto di scissione, anche in sede fallimentare, sia inammissibile, tenuto conto, per quanto sopra esposto, che:

a) la scissione consiste in un’operazione posta in essere esclusivamente per finalità riorganizzative, così da adeguarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del mercato e non rappresenta ;

b) l’atto di scissione è concluso al termine di una articolata procedura codicistica con possibilità per i creditori sociali di opporvisi, così che nel caso in cui gli stessi decidano di non proporre opposizione al progetto di scissione nei termini di legge, può ritenersi che l’operazione non sia ritenuta per loro pregiudizievole;

c) la disciplina dettata dall’art. 2504 quater c.c., che si applica alla scissione, individua la chiara scelta del legislatore di imprimere stabilità alle modifiche strutturali delle società operate attraverso operazioni straordinarie, precludendo, una volta terminate le iscrizioni nel Registro delle Imprese, che i creditori anteriori, che non abbiano proposto opposizione alla suddetta modificazione strutturale, possano impugnarne successivamente la validità;

d) rispetto all’elemento soggettivo, nel compiere un’operazione di scissione vi è la consapevolezza che i diritti dei creditori della scissa non vengono pregiudicati atteso che per i creditori anteriori all’operazione, a livello di garanzie patrimoniali, nulla sostanzialmente cambia stante anche quanto disposto dall’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c. e non pare concepibile il riconoscimento di tutele anticipate per i creditori posteriori.

Luca Luchetti

Avvocato del Foro di Roma e

Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’UE

[1] Trib. Napoli, 25 luglio 2016, in www.ilcaso.it secondo cui “L’istituto della scissione societaria s’inquadra nelle vicende modificative dell’atto costitutivo della società (arg. ex artt. 2502, comma 1, richiamato dall’art. 2506 ter, comma 5, e 2506 c.c.) ricomprendendo, al tempo stesso, anche gli effetti lato sensu traslativi che ne derivano. Il trasferimento dei beni nell’ambito della scissione, pertanto, non può essere considerato oggetto di autonomo e distinto negozio giuridico ma costituisce un effetto insito nella fattispecie procedimentale a formazione progressiva del negozio di scissione. Esso condensa in sé aspetti che incidono, modificandola, sulla struttura societaria ed effetti traslativi che incidono sul patrimonio della scissa, in una sintesi che ne costituisce l’elemento caratterizzante e ne fa, come autorevolmente sostenuto in dottrina, un istituto tipico non risolubile in altri.”; Magliulo, La scissione delle società, Milano, 2012; E. Paolini, Scissione e circolazione dell’azienda, in Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G. B. Portale, 4, Torino, 2007, 441 ss.; S. Santangelo, La scissione nella riforma, in CNN, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 544 ss.; F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 481; F. Chiomenti, Cessione di prestito obbligazionario fra banche e scissione fra banche comprensiva di una cessione di prestito obbligazionario: sulla portata dell’art. 58 del t.u. bancario (una proposta di inquadramento), in Riv. dir. comm., 2000, I, 103 ss.; S. Calì, La natura giuridica della scissione, in AA.VV., Questioni in tema di scissione, Milano, 2000, 51 ss.; Lucarelli, La scissione di società, Torino, 1999; P. Lucarelli, La scissione di società, Torino, 1999, 80 ss.; Rordorf, in AA.VV., Fusioni e scissioni di società, Milano, 1993 allegato a Le Società, 1993, 10, 93; Laurini, La scissione di società, in Riv. not., 1991, 933; Salafia, Commento a Corte d’Appello di Milano 4 maggio 1993, in Società, 1993, 1230. [2] Cagnasso, Commento all’art. 2506, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 2356; Scognamiglio, Le scissioni, in Tratt. Colombo-Portale, Torino, 2004, 108; Civerra, Le operazioni di fusione e scissione, Milano, 2004, 196; in giurisprudenza: Tribunale di Venezia, 5 febbraio 2016, in Società, 2016, p. 503 e Fallimento, 2016, p. 491, Tribunale di Benevento, 17 settembre 2012, in www.ilcaso.it; Tribunale di Catania, 9 maggio 2012, in Fallimento, 2013, p. 983. [3] L’originaria espressione di “società trasferente” è rimasta presente solo nell’art. 2506 bis c.c. e quasi sicuramente per un mero difetto di coordinamento. [4] Tamburini, Commento all’art. 2506 c.c., in Il nuovo diritto delle società: commento sistematico al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, IV, 2580. [5] Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, 2009, 2, 664; Scognamiglio, Le scissioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, Comm., 2001, 443 e ss.; Schiano di Pepe, Commento all’art. 2506 c.c., in Commentario Società di Capitali, a cura di Niccolini-Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 2001. [5] Riviecco, Tutela dei creditori sociali tra azione revocatoria e scissione societaria, in Giurisprudenza commerciale, fasc. 6, 2014, p. 1042. [6] Tribunale di Roma, ordinanze del 7 novembre 2016 e del 9 novembre 2016 emesse in sede di reclamo nell’ambito di due distinti procedimenti cautelari promossi dal curatore del fallimento della società scissa nei confronti delle società beneficiarie della scissione realizzatasi nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento sul presupposto dell’asserito successivo esercizio dell’azione di inefficacia e revocatoria. In particolare, la prima ordinanza è stata emessa in accoglimento del reclamo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 agosto 2016 che aveva inizialmente riconosciuto l’effetto traslativo della scissione e della conseguente revocabilità della medesima. Con la seconda ordinanza, con cui sono stati affermati i medesimi principi di diritto della prima, invece, è stata confermata l’ordinanza del 20 luglio 2016 con cui erano già state rigettate le misure cautelari richieste sempre sul presupposto dell’asserito successivo esperimento delle azioni di inefficacia e revocatoria dell’atto di scissione. Tale orientamento è stato espresso anche dal Tribunale di Bologna (sentenza 1 aprile 2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it), dal Tribunale di Forlì (4 febbraio 2016, inedita) ,dal Tribunale di Napoli (18 febbraio 2013, in Giur. Comm., 2014, II, 1040) e dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1649 pubblicata in data 19 settembre 2017, che rappresenta la prima pronuncia in appello sull’argomento della revocabilità dell’atto di scissione. In senso contrario, riconoscendo carattere traslativo all’operazione di scissione, si sono espressi: Tribunale di Venezia (5 febbraio 2016, in Società, 2016, p. 503 e Fallimento, 2016, p. 491), Tribunale di Benevento (17 settembre 2012, in www.ilcaso.it), Tribunale di Catania (9 maggio 2012, in Fallimento, 2013, p. 983, riformata poi dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1649 pubblicata in data 19 settembre 2017). [7] Così si è pronunciata la Corte di Appello di Catania con la citata sentenza n. 1649 pubblicata in data 19 settembre 2017 che ha integralmente riformato la precedente sentenza del Tribunale di Catania del 9 maggio 2012 di cui alla precedente nota. [8] Ferro-Luzzi, La nozione di scissione, Giurisprudenza Commerciale, 1991, 1, 1065 e ss. [9] Contrariamente, si arriverebbe a sostenere che la scissione sia di per sé un istituto illegittimo fino a prova contraria, ma così non può essere [10] L’art. 2506 c.c. prevede espressamente l’assegnazione delle quote o delle azioni delle beneficiarie, in base al rapporto di cambio determinato, direttamente ai soci della scissa. [11] L’operazione di scissione, ai sensi dell’art. 2503 c.c., non può quindi realizzarsi prima del decorso del suddetto termine di 60 goni dall’iscrizione della delibera. [12] Campobasso, Diritto Commerciale. Diritto Delle Società, Torino, Utet, 2009, 2, 515. [13] Scognamiglio, Le scissioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, 7, 2, 294. e ss., Palmieri, Scissione di società e circolazione dell’azienda, Torino, 1999, 125, Riviecco, Tutela dei creditori sociali tra azione revocatoria e scissione societaria, in Giurisprudenza commerciale, fasc. 6, 2014, p. 1042. Contro tale impostazione, Benvenuto, in Commentario al Codice Civile, a cura di Cendon, sub art. 2500-novies, Milano, 2010, 717. [14] A opinione di parte della giurisprudenza, infatti, se la finalità dell’azione revocatoria è consentire il soddisfacimento coattivo del creditore sui beni del debitore come se non fossero mai usciti dal suo patrimonio, la disciplina legale dell’operazione societaria in considerazione, e in particolare il regime di solidarietà previsto dall’art. 2506 quater, comma 3, c.c. già consentirebbe un simile risultato. [15] Cfr. Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001, in Dir. fall. 2001, II,1050. [16] Si consideri il pregiudizio subito dalle società beneficiarie di dover subire a distanza di anni dalla scissione, quando ormai le medesime hanno magari nel frattempo sviluppato ed incrementato la loro attività, ad esempio un procedimento cautelare di sequestro sul presupposto del successivo esercizio dell’azione di inefficacia e revocatoria, in grado, certamente di compromettere la loro operatività [17] Tribunale di Forlì, 4 febbraio 2016. [18] Tribunale di Bologna, 1 aprile 2016. [19] Marzo, La controversa revocabilità della scissione societaria, in Dir. Fall., 2016, 5, p. 1144. [20]Ciò che il curatore potrà valutare è invece l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei cessati membri degli organi sociali laddove si accerti che la scissione rappresenti un atto di mala gestio con la conseguente possibilità di richiedere il relativo risarcimento del danno subito. Ma anche in questo caso, si dovrà tenere conto che “Nell’ipotesi di scissione societaria, la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 cod. civ. nei confronti dei creditori sociali non è predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della società scissa - in quanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile, ex art. 2504 decies, secondo comma, cod. civ. - occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione”, Cass. 17 aprile 2015, n. 7914 in Diritto e Giustizia 2015. [21] Riviecco, Tutela dei creditori sociali tra azione revocatoria e scissione societaria, in Giurisprudenza commerciale, fasc. 6, 2014, p. 1042. [22] Corte di Appello di Catania 19 settembre 2017; Tribunale di Roma 7 novembre 2016 e 9 novembre 2016; Tribunale di Bologna 1 aprile 2016; Tribunale di Napoli 18 febbraio 2013, Tribunale di Modena 22 gennaio 2010. [23] Riviecco, Tutela dei creditori sociali tra azione revocatoria e scissione societaria, in Giurisprudenza commerciale, fasc. 6, 2014, p. 1042.

733 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page