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Azioni revocatorie fallimentari: l’esenzioni da revocatoria costituiscono eccezioni di merito.

Per la Corte di Appello di Roma - che ha confermato sul punto l’impugnata sentenza del

Tribunale di Roma n. 522/2018 del 10 gennaio 2018 - in ambito di azioni revocatorie fallimentari, le eccezioni sollevate dal convenuto di applicazione delle esenzioni di cui all’art. 67, terzo comma, L.F., sono qualificabili come eccezioni di merito “sicchè la questione [deve] essere sollevata dall’interessato almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione” a pena di decadenza (sentenza n. 4155/2020 depositata il 10 settembre 2020).

Nel corso del giudizio, nell’ambito delle difese svolte a favore del Fallimento attore, l’Avv. Luchetti aveva, infatti, sostenuto che le eccezione di applicazione delle esenzioni da revocatoria fallimentare non costituiscono delle mere difese, ma eccezioni in senso proprio in quanto comportano un ampliamento del thema decidendum concretizzandosi in una contestazione della domanda di revoca dei pagamenti fondata sulla circostanza che i medesimi sarebbero stati effettuati nei termini d’uso e/o comunque nell’ambito di una prestazione di lavoro effettuata da dipendenti e da altri collaboratori; circostanze ulteriori rispetto ai fatti costitutivi della domanda di revoca, che devono essere individuati esclusivamente nell’esecuzione dei pagamenti nel c.d. “periodo sospetto” e nella scientia decoctionis. Per questo, se non formulate nel rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. - e quindi tardivamente - il convenuto dovrà essere dichiarato decaduto dal proporle.

Per la Corte di Appello di Roma, “bene, quindi, ha fatto il Tribunale a rilevare la tardività dell’eccezione e a dichiarare decaduto il convenuto dal proporre detta eccezione ex artt. 166 e 167 c.p.c.”, così accogliendo la difesa svolta da parte attrice.

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